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Fatturazione verso San Marino: regole tecniche

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 agosto 2021 sono definite le "Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58", di cui al Decreto del 21 giugno 2021. Si rimanda alla precedente news pubblicata sul sito per quanto riguarda l'ambito applicativo ed i riflessi per gli enti locali.

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino saranno trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018.

L’Ufficio tributario di San Marino, che sarà accreditato come nodo attestato del SdI, trasmetterà e riceverà le fatture elettroniche rispettivamente dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell’ambito di applicazione del decreto del 21 giugno 2021. L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per l’effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall’Ufficio tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Gli operatori italiani avranno invece facoltà di emettere fattura elettronica, tramite SdI, anche per le prestazioni effettuate nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Attraverso i servizi di consultazione dell'Agenzia delle entrate previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, l’operatore italiano, cessionario o cedente, potrà quindi visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l'esito dei controlli.

Le disposizioni hanno efficacia dal 1° ottobre 2021, ma sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura potrà essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dallo stesso Decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo. A decorrere dal 1° luglio 2022, e per le cessioni di beni, le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico.