Fatturazione verso la PA: chiarimenti su note di variazione, penalità, CIG e controlli sull'aliquota applicabile
Nella Risposta n. 436/2019, l'Agenzia risponde ad alcuni chiarimenti richiesti da una amministrazione in riferimento a contratti per la fornitura di beni e servizi per i quali viene emessa fattura elettronica in scissione,
Riduzione dell'imponibile in caso di prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista: l'Agenzia ribadisce che, con l'introduzione della scissione dei pagamenti, non è venuto meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell'imposta in relazione all'operazione effettuata nei confronti dell'ente pubblico. Di conseguenza, l'ente pubblico, non assumendo la qualifica di debitore d'imposta, non ha facoltà di operare le variazioni in diminuzione in base all'articolo 26 del decreto IVA, restando tale facoltà in capo al cedente/prestatore. Tuttavia, poiché le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'art. 17ter DPR 633/1972, in base al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015, versano l'IVA con effetto dalla data in cui essa diviene esigibile, ossia al momento del pagamento dei corrispettivi, salvo opzione per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima, si rendono applicabili i chiarimenti ed i principi forniti con la risoluzione n. 75/E del 5 marzo 2002, in relazione all'esigibilità dell'imposta all'atto del pagamento del corrispettivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto IVA (cosiddetta "esigibilità differita"). In particolare, "l'esigibilità differita dell'imposta collegata al pagamento del corrispettivo comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo (...) l'imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l'operazione sia stata fatturata (...) in tale ipotesi occorre effettuare nei registri Iva opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione". In altri termini, data l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento, non trova applicazione, nella fattispecie, il cosiddetto principio di cartolarità dell'imposta secondo cui "se il cedente o prestatore (...) indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura" (cfr. articolo 21, comma 7, del decreto IVA). Di conseguenza, l'amministrazione, responsabile del pagamento dell'imposta, in applicazione della scissione dei pagamenti, deve versare l'IVA dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura.
Quindi, in caso di pagamento ridotto per riscontro di irregolarità rispetto a quanto pattuito, così come nel caso di pagamenti parziali, la scissione opera solo in proporzione al pagamento effettuato.
Penalità e inadempienze: nel caso di decurtazione del pagamento per l'applicazione di penalità a carico del fornitore, l'Agenzia chiarisce che l'IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità.
Mancata indicazione del CIG: il codice identificativo di gara (CIG) non è tra gli elementi obbligatori della fattura di cui all'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, ma va inserito nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 25 comma 2 D.L. 66/2014. Senza non si può procedere al pagamento. L'Agenzia precisa però che l'omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario. L'Agenzia non prevede, quindi, l'emissione di una nota di variazione fermo restando la possibilità di rifiutare la fattura. L'assenza del CIG è infatti una delle cause (tassative) per cui si potrà rifiutare la fattura elettronica secondo lo schema di regolamento approvato dalla Conferenza unificata (si veda precedente news).
Controlli sull'aliquota applicata: poiché il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venir meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di debitore dell'IVA in relazione all'operazione effettuata nei confronti della pubblica amministrazione, la responsabilità in merito alla corretta aliquota IVA da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi resta in capo al cedente/prestatore. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate ricorda che il cessionario o committente è tenuto ad esperire i controlli in suo potere sulla correttezza dell'operato del cedente o prestatore, posto che l'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede che "Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia
acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione (...)". Parrebbe quindi che la Risposta preveda, in capo al committente pubblico, anche se non soggetto passivo, l'obbligo di procedere a regolarizzare l'operazione (mediante autofattura). In realtà, la disposizione fa riferimento al "cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni" riceve la fattura, e, in ogni caso, il controllo della fattura è di tipo formale, non potendosi operare un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale della operazione (Sentenza 26183 del 12 dicembre 2014 della Corte di Cassazione).