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Fatturazione tardiva, ma entro il termine per la liquidazione IVA comunque sanzionata

Nell'ipotesi in cui la fattura viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ma oltre il termine previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, anche se l'imposta viene correttamente liquidata (in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 119 del 2018), non ricorre l'esimente prevista per le sole violazioni c.d. meramente formali dagli articoli 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 e solo con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo transitorio ivi previsto operava l'esclusione da sanzioni prevista dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 119/2018.
Conseguentemente, dopo il 30 settembre 2019, in base all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, l'omessa o tardiva fatturazione, ovvero nelle 24 ore del giorno dell'effettuazione dell'operazione o entro 12 giorni dalla stessa