← Indietro

Fatturazione elettronica con San Marino dal 2022

Con Decreto del MEF del 21 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2021, n. 168, si da attuazione all'art. 12, D.L. n. 34/2019, disciplinando l'obbligo di emissione della fattura elettronica - a decorrere dal 1° luglio 2022 - anche nei rapporti tra Italia e San Marino.

Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993. Dal 1° ottobre al 1° luglio ci sarà un periodo transitorio nel quale si potranno ancora emettere e ricevere fatture cartacee.

L'obbligo di fatturazione elettronica tramite lo SDI riguarda le cessioni di beni da e verso San Marino. Per le cessioni verso l'Italia, le fatture sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, tra cui gli enti locali, in linea con il sistema attuale, le norme prevedono l'assolvimento dell'imposta (tramite reverse charge) per le fatture che non recano addebito di IVA anche per gli acquisti istituzionali, se il soggetto è già identificato ai fini IVA, con presentazione del modello INTRA-12 e versamento dell'imposta. Diversamente, l'obbligo scatta solo al superamento della soglia di 8.000 euro annui, con presentazione, in quel caso, del modello INTRA13 (art. 16).

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, sono regolate esclusivamente dall'art. 22 che prevede la facoltà, per gli operatori italiani, di emettere la fattura elettronica di cui all'art. 21, comma 6-bis (fatture non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies), tramite il SDI, che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.

Non sono regolate per prestazioni rese dagli operatori sanmarinesi nei confronti di quelli italiani. Il motivo è che per i servizi esteri vale il regime di cui all'art. 7ter e seguenti del Decreto IVA e le prestazioni di servizi con San Marino sono assimilate alle operazioni da/verso soggetti extracomunitari. Di conseguenza, gli enti locali potranno ricevere ancora fatture cartacee per le quali l'imposta sarà dovuta in Italia secondo il principio di territorialità dell'imposta nei servizi (art. 7ter). Per gli acquisti istituzionali, l'imposta sarà assolta o con "autofatturazione" (art. 17 c. 2 D.P.R. 633/1972) oppure con il meccanismo dell'integrazione e reverse charge, per il rinvio operato dall'art. 30bis D.P.R. 633/1972 all'art. 47 e 49 D.L. 331/1993. Per quelli commerciali, invece, occorrerà procedere tramite auto-fatturazione.