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Fatturazione elettronica: chiarimenti dell'Agenzia su emissione, registrazione e bollo

Emanata l'attesa circolare dell'Agenzia delle entrate (n. 14/E del 17 giugno 2019) che fornisce numerosi chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica ed agli obblighi di emissione, annotazione e registrazione anche alla luce anche della fine, al 30 giugno 2019, della moratoria per le sanzioni in caso di ritardata trasmissione tramite lo Sdi, con l'allungarsi a 10 giorni del termine di emissione (su questo aspetto, però, un emendamento al D.L. 34/2019 e nel DDL semplificazioni fiscali lo porterebbe a 15).
Rinviando al dettaglio della circolare e ad ulteriori nostri approfondimenti dedicati, il Comunicato dell'Agenzia pone l'accento sull'esonero dall'esterometro per i soggetti "forfettari", sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie, sui chiarimenti in merito alla data di emissione della fattura ed all'imposta di bollo.
In particolare, la data di emissione della fattura, anche dopo il 1° luglio, sarà quella di effettuazione dell'operazione. Questa sarà riportato nel campo "data fattura" e nel registro delle vendite quando si annoterà il documento, differendosi solo il momento di trasmissione allo Sdi. Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ai fini del versamento trimestrale si contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate.