Fatturazione accentrata nelle ATI: attenzione a sanzioni e detrazione
Nell’interrogazione parlamentare (risposta n.5-02427 del 29 maggio 2024) in Commissione Finanze, si conferma, sulla base di principio di diritto (n. 17 del 2018E) che quando per l'esecuzione di appalti pubblici si costituisce un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI/RTI), gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'articolo 21 del DPR 633/1972 nei confronti della stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti e non devono essere a carico esclusivo della mandataria, definendone il regime sanzionatorio.
Si è però consolidata dal 2018 al 2023 una prassi che, per quanto non rispettosa principio di diritto, ha comportato la "fatturazione accentrata" da parte della mandataria dell'intera prestazione, con regimi non omogenei (applicandosi il regime ordinario nella fatturazione tra mandante e mandataria e lo split payment nel rapporto tra ente pubblico e RTI).
Gli interroganti chiedono se “qualora non siano ravvisabili comportamenti frodatori, non ritenga esaustiva l'applicazione di una sanzione fissa (quale quella prevista all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997) alle mandatarie, sulle fatture ricevute dalle mandanti, facendo salva la detrazione operata in relazione all'IVA indebitamente addebitata in rivalsa dalle mandanti, laddove la violazione sia limitata all'emissione della fattura dalle mandanti alla mandataria capogruppo con regime IVA ordinario”.
Sentita l’amministrazione finanziaria, però, la Commissione osserva che il rapporto rilevante ai fini IVA è solo quello tra mandanti e stazione appaltante, si realizza non un'errata applicazione dell'aliquota, quanto piuttosto l'emissione di una fattura destinata ad un soggetto diverso. Tale violazione non sembra possa essere sanzionata con quella destinata ad altra fattispecie, né appare possibile, in applicazione di essa (articolo 6, comma 6, cit.), salvaguardare il diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente addebitata.
Tuttavia, si precisa che “In ogni caso, deve essere garantita la neutralità dell'imposizione fiscale e dunque l'Iva indebitamente versata rientra nell'ambito del diritto alla ripetizione dell'indebito, come affermato dalla Corte di giustizia (vedi sentenza depositata il 7 settembre 2023, resa nella causa C-453/2022). Resta inteso che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria valuteranno, caso per caso, la sussistenza di eventuali incertezze interpretative sulla corretta applicazione del richiamato principio di diritto n. 17 del 2018 (ai fini della non irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997), ripristinando comunque, in capo ai soggetti coinvolti nell'operazione, gli effetti delle corrette modalità di fatturazione, in modo da garantire complessivamente la neutralità dell'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto”