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FatturaPA: in Gazzetta ufficiale le cause tassative per il rifiuto

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020 e il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020 sul rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle PA. Il Decreto attua una norma che prevede che l’eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato. In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto:

a) fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
e) omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Secondo il comunicato stampa n. 238 del 23 ottobre del Ministero dell'economia e delle finanze, sono diversi i benefici attesi a seguito del provvedimento. L’introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria, da molti fornitori della PA. Allo stesso tempo, contribuirà ad accrescere l’efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi.
Infine, saranno ridotte le differenze tecniche esistenti tra il processo di fatturazione elettronica tra privati e PA (nell’ambito del settore “business to Government”) e tra privati (nell’ambito del “business to business” e del “business to consumer”).

Le pubbliche amministrazioni non potranno comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante la nota di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.