Fattura PA ed appalti: il censimento in IPA non è scissione dei pagamenti
Il soggetto che, in quanto ricompreso tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ha richiesto l'accreditamento in IPA e riceve le fatture in formato elettronico secondo lo standard FatturaPA non necessariamente è anche sottoposto al regime della scissione dei pagamenti (cd. "split payment") se non rientra tra le pubbliche amministrazioni o gli altri soggetti di cui all'art. 17ter del DPR 633/1972. Si tratta infatti di due disposizioni che, pur soprapponendosi in molti casi, hanno ratio e discipline differenti. Lo chiarisce la Risposta n. 557/2020 dell'Agenzia delle entrate.
Ai fini dell'applicazione della scissione dei pagamenti, può farsi riferimento alle previsioni di cui all'art. 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015 ("Le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Grazie al richiamo ivi contenuto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono stati ricompresi tra i destinatari dello split payment i soggetti iscritti nell'elenco IPA, con esclusione dei soli soggetti classificati quali Gestori di pubblici servizi, esclusi dall'obbligo di fattura elettronica per la pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda l'obbligo di fattura elettronica secondo lo standard FatturaPA, questo è stato esteso - con riguardo agli appalti pubblici - dal decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 ("Fatturazione elettronica appalti pubblici"), che all'art. 1 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196", a decorrere dal 18 aprile 2019.
La platea di soggetti cui è destinato il decreto legislativo n. 148 del 2018 è molto ampia, dal momento che l'obbligo di ricevere fattura elettronica è previsto, oltre che per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (platea di soggetti PA individuati - ai fini dell'applicazione dello split payment - dal comma 1 dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972), anche per i soggetti che sono tenuti ad osservare la disciplina dei contratti pubblici di cui all'art. l, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici").
Il notevole ampliamento dei destinatari dell'obbligo di fattura elettronica PA non implica automaticamente che tutti tali soggetti siano compresi nell'ambito di applicazione dello split payment, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015.
Dalla ricognizione effettuata, emerge infatti che il novero dei soggetti destinatari delle due norme (split payment e fattura elettronica per i soggetti che applicano il Codice dei contratti pubblici) non coincide, dal momento che l'ambito soggettivo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 costituisce un sottoinsieme del più ampio novero dei soggetti (PA aggiudicatrici e Enti aggiudicatori, tra cui possono rientrare anche soggetti privati) che sono tenuti a ricevere la fattura elettronica per appalti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 148 del 2018.
Di conseguenza, nel caso esaminato, il soggetto che ha richiesto 1'accreditamento presso l'indice iPA in quanto soggetto rientrante nella categoria delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 è destinatario dell'obbligo di fatturazione elettronica avendo ricevuto l'incarico di realizzare un'opera pubblica a seguito di accordo con alcuni enti territoriali, ma, in carenza del requisito soggettivo di cui al comma 1 dell'art. 17-ter, ossia la qualifica di amministrazione pubblica, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non rientra - con riferimento alla specifica fattispecie esaminata e nella misura in cui non sussistano gli altri requisiti di cui all'art. 17ter c. 1 bis del Decreto IVA - tra i soggetti che debbono applicare il meccanismo dello split payment.