Fattura per il rilascio permessi ZTL digitali
L'incasso di proventi per il rilascio di titoli di accesso "digitali" alla ZTL, ai fini dell'esonero dalla fatturazione, in particolare nei confronti dei consumatori finali, non può essere assimilato né alla cessione di titoli di sosta e parcheggio e né di trasporto, attesa la tassatività delle rispettive norme, e neanche come "servizio elettronico", posto che non ricorrono gli estremi per considerarlo tale. Occorre quindi procedere a regolare emissione di fattura, ad aliquota 22%. Lo chiarisce la Risposta n. 34/2023 dell'Agenzia delle entrate.
Nell'Istanza, una società affidataria di svariati servizi di gestione della sosta, parcheggio e trasporti per conto di un Comune, richiedeva se potesse essere dispensata dall'emissione di fattura per il rilascio dei titoli di accesso alla ZTL invocando alcune disposizioni, quali
-il regime IVA monofase previsto, dall'articolo 74, comma 1, lettere e) del DPR n. 633 del 1972, cui è assoggettata, tra l'altro, l'attività di vendita dei titoli di sosta ''digitali'' svolta dalla stessa istante;
-l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura previsto, dall'articolo 22, comma 1, n. 3) del DPR n. 633 del 1972, per la prestazione di trasporto di persone nonché di veicoli e di bagagli al seguito;
-il regime speciale IVA prescritto per i ''servizi elettronici'' e, conseguentemente, la corrispondente previsione di esonero dall'obbligo di emettere la fattura nei confronti dei committenti che non operano nell'esercizio d'impresa, arte o professione, di cui all'articolo 22, comma 1, n. 6ter) del DPR n 633 del 1972.
L'Agenzia, tuttavia, non ritiene applicabili le varie disposizioni, prevedendo quindi fatturazione ordinaria.
Va evidenziato, però, che nel caso di specie la società riteneva integrato un rapporto diretto tra Società e consumatore finale in quanto la dematerializzazione "ha comportato l'instaurazione di un rapporto commerciale diretto tra la stessa e il cliente finale".
Nell'ambito della gestione dei parcheggi o del traffico urbano, occorre infatti distinguere quando l'attività è esercitata direttamente dal Comune nell'ambito della c.d. "pubblica autorità" da quando è esercitata per il tramite di soggetti terzi o, se direttamente, in regime di concorrenza. Nel primo caso, l'attività può considerarsi "fuori campo IVA", in capo all'ente locale. Negli altri, l'attività si configura come commerciale in capo alla società.
Va quindi opportunamente contestualizzata la Risposta nell'ambito della distinzione tra attività commerciale e istituzionale di un Comune posto che in generale, ma in particolare con riferimento all'attività di parcheggio e vendita titoli di sosta, ove l'attività sia svolta direttamente dall'Ente nell'esercizio della c.d. "pubblica autorità" va considerata comunque "fuori campo IVA".
Nella nota si precisava come le tariffe fossero fissate dal Comune all'interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e che gli "incassi derivanti dalla vendita dei predetti titoli autorizzativi sono totalmente riconosciuti all'ente locale affidante. In sede di trasferimento delle somme è trattenuta esclusivamente la quota contrattualmente riconosciuta alla società per la prestazione svolta, come sopra quantificata, la quale è oggetto di regolare fatturazione mensile, secondo quanto convenuto tra le parti". Sembrava quindi un rapporto ove la società non fosse, in realtà, il reale titolare del servizio. Tuttavia, oltre si chiariva che "tutti i titoli di accesso alla ZTL del Comune di XXX sono stati venduti dalla stessa e resi disponibili agli acquirenti, indipendentemente dal canale con cui è stata perfezionata la vendita, esclusivamente in formato "digitale"."