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Fattura non pagata: nota credito split oltre l’anno

La Risposta n. 210/2024 conferma quanto già chiarito in altre ipotesi di esigibilità differita al momento del pagamento (v. risposte nn. 436 e 482, pubblicate rispettivamente il 28 ottobre 2019 e il 22 dicembre 2023, nonché la risoluzione n. 75/E del 5 marzo 2002), ammettendo la possibilità di stornare con una nota di credito, oltre il termine annuale previsto dall'art. 26 del DPR 633/1972, una fattura emessa in scissione dei pagamenti, qualora non sia stata già pagata ed il committente non abbia optato per l'esigibilità anticipata dell'imposta al momento della ricezione o registrazione, come previsto dal DM 23/01/2015.
In particolare, la nota precisa che “… nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non abbia optato per l'esigibilità dell'imposta anticipata (circostanza di cui non si dà evidenza nella richiesta), l'istante potrà procedere con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall'emissione della fattura originaria, secondo le modalità illustrate con la circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E, secondo cui, «Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di ''scissione dei pagamenti'' o ''split payment'', la stessa dovrà essere numerata, indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un'IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, l'imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all'art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA». Va da sé che anche il cessionario/committente, non avendo optato per l'anticipazione dell'esigibilità dell'imposta, dovrà limitarsi a stornare contabilmente l'operazione senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nell'ambito dell'attività istituzionale”.