Fattura elettronica senza bollo: regolarizzazione light
Con la Risposta n. 570/2021, l'Agenzia delle entrate conferma il venir meno dell'obbligo per arbitri, funzionari e pubblici ufficiali, limitatamente alle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio (Sdi), di inviare quelle non in regola ai fini dell'imposta di bollo al competente ufficio dell'Agenzia per la regolarizzazione.
Con l'entrata in vigore del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 - che ha dettato le regole, per la definizione delle modalità tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall'Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell'imposta dovuta e non versata - nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale contenente, tra l'altro, l'ammontare dell'imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti. Il destinatario della comunicazione può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall'Agenzia.
Le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta, devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Di conseguenza, almeno limitatamente a questo tipo di fatture che risultano, di fatto, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, viene meno l'obbligo di inviare quelle non in regola con il bollo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione.
Tuttavia, l'Agenzia ribadisce che, nei casi diversi dalla fatturazione elettronica tramite SdI, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi degli articoli 19 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.
L'articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente agli obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali dispone che i predetti soggetti "... non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti (...) devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti (...) per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art.31, al competente ufficio del registro (ora uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate) entro trenta giorni dalla data di ricevimento (...)".
Il successivo articolo 31 (recante regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto) prevede al comma 1 che "Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione". Il successivo comma 2 al medesimo articolo stabilisce che "La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici del registro (ora uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate) mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa".
Ricordiamo che l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, fermo restando la solidarietà del pagamento di imposta e sanzioni tra tutte le parti che ricevono o enunciano l'atto ai sensi dell'art. 22 del DPR 642/1972.
Il chiarimento riguarda i funzionari pubblici, ma può interessare anche i fornitori che ricevono fatture non in regola con l'imposta di bollo. A suo tempo, la circolare 14/E/2019 par. 5 aveva confermato la non necessità di invio della fattura per l'integrazione, ma l'obbligo di assolvimento dell'imposta (tramite modello F24) entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione.
Con l'entrata in vigore del provvedimento, il cedente è il primo soggetto chiamato, con procedure automatizzate e specifiche, al pagamento dell'imposta, ma ciò non pare comunque escludere, chiaramente, il regime di solidarietà tra le parti in caso di mancato versamento dell'imposta comunque dovuta. Dovrebbe tuttavia escludersi la solidarietà nelle sanzioni posto che, con il meccanismo in commento, l'imposta di bollo è assolta mesi dopo l'emissione (ed utilizzo) della fattura, per cui risulta oggettivamente difficile ipotizzare un controllo del fornitore sul corretto assolvimento dell'imposta. Diverso il caso di fatture irregolari che, riportando importi esenti o esclusi da IVA, non contengano il campo dell'imposta di bollo. Queste dovrebbero essere segnalate al fornitore, che potrebbe stornarle e riemetterle con note di credito, anticipando "l'integrazione" manuale da parte del cedente attraverso gli elenchi predisposti dall'Agenzia delle entrate.