Fattura con CIG - CUP errati è fiscalmente corretta ma va sanata
L’art. 1 del DM MEF 132/2020, che ha modificato il precedente DM MEF 55/2013 - recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – dispone che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non e' stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' secondo le modalita' indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
MA LA FATTURA ELETTRONICA SENZA CIG O CUP (o errati) PUO’ ESSERE RIFIUTATA O DEVE ESSERE RIFIUTATA DALL'ENTE PUBBLICO?
Una utile risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate con parere n. 436/2019 che rileva:
“sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, l'obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136". Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che "Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2". Tanto premesso, l'omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) PUÒ ESSERE SANATA mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originale”
Ne consegue: la fattura fiscalmente è valida e potrebbe essere pagata dall’ente. MA OCCORRE SANARE il provvedimento con un nuovo documento con cui il fornitore attesti (anche mediante una Pec) il collegamento tra la fattura emessa e i relativi codici CIG/CUP.
Ma allora, vista che il provvedimento pur valido è imperfetto, non è certo erroneo sostenere che la fattura priva di CIG o CUP oppure con CIG / CUP errati DEBBA e non POSSA essere rifiutata