Fascia tricolore solo per Sindaco e Vice Sindaco
Il Ministero dell’Interno, nel rispondere ad un quesito specifico, ha ribadito che la disciplina dell’uso della fascia tricolore è legata alla natura delle funzioni del sindaco quale capo dell’Amministrazione comunale ed ufficiale di Governo. Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2 del TUEL, spetta solo al vice sindaco fregiarsene. Pertanto l’uso del tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, non è in linea con il dettato normativo.
Testo della risposta
E’ stato posto un quesito in ordine al corretto uso della fascia tricolore. In particolare è stato chiesto i tempi, i luoghi e i modi e le occasioni in cui può essere usata la fascia e se possa essere indossata da un assessore per presenziare all’inaugurazione di un’attività commerciale. Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare in proposito la circolare di questo Ministero n. 5/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998 con la quale si forniscono indicazioni in ordine al corretto utilizzo della fascia tricolore da parte del sindaco. Nella circolare viene evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (ora, art. 50 comma 12 del decreto legislativo n. 267/00), con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune» e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”. La disciplina del suo uso è legata, dunque, alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo. Va da sé che, allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2 del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene. Restano validi gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni normative, come quella di cui all’articolo 70 del d.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000 ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore…”. Pertanto l’uso del tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, non appare in linea con il dettato normativo. Va comunque evidenziato che, alla luce della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, sussiste oggi ampia possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l’utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all’impiego di un simbolo, quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo dell’amministrazione ed allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’interessato.