FAQ PEF TARI 2021
L’associazione di Enti Locali Autonomie Locali Italiane e ARERA hanno organizzato con la testata giornalistica Lente Pubblica un interessante confronto sul Piano economico finanziario TARI 2021. Sono seguite interessanti FAQ, che riportiamo di seguito.
Canone mercatale e PEF 2021
D: “Dal 2021 il canone unico patrimoniale delle aree destinate ai mercati, ex comma 837 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, sostituisce una serie di precedenti prelievi tra cui, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, quello sui rifiuti. Pertanto dal 2021 non saranno più tassati ai fini TARI le suddette fattispecie, anche se i relativi costi di nettezza urbana risulteranno ancora presenti nel PEF. Ci si chiede se e come si debba tenere conto di tale circostanza nel PEF 2021 e quali accorgimenti si debbano adottare per assicurare la copertura dei costi inseriti nel PEF in fase di predisposizione del piano tariffario, dovendo ritenere escluse le categorie riferite alle utenze dei mercati quando ricomprese nel nuovo Canone mercatale.”
R: Non c’è una regola univoca, diversi comuni hanno adottato diverse soluzioni, ecco due esempi:
- Si produce una stima dei costi/ricavi legati a questa tipologia di utenza e la si deduce dai costi indicati nel PEF. La medesima cifra verrà utilizzata come componente per la definizione del Canone Unico. In questo modo tali somme non concorrono al confronto che viene operato fra il risultato del MTR e il limite posto alla crescita annua della tariffa.
- Si produce una stima dei costi/ricavi legati a questa tipologia di utenza e la si inserisce fra le entrate a copertura del servizio ex art 1.4 della det 02/2020. Tale entrata ovviamente corrisponde ad una delle componenti del Canone Unico. In questo modo tali somme concorrono al confronto che viene operato fra il risultato del MTR e il limite posto alla crescita annua della tariffa.
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti effettuato da società in house
D: Nel caso di Servizio di raccolta e Trasporto rifiuti effettuato da una società in house, il costo del personale dell’ufficio Comunale competente unitamente agli altri costi (bollettazione Tari, mutuo isola ecologica, ecc.) va inserito nella prima tabella mostrata?
R: Nel PEF Grezzo Comune, nel foglio Conto economico e SIR in perimetro vanno indicati gli impegni di spesa riportati nel bilancio comunale in relazione al personale comunale che si occupa di attività legate alla TARI.
Nel PEF Grezzo Gestore, nel foglio Conto economico e SIR in perimetro vanno indicati i costi riportati nel Conto economico della società e riferiti al personale si occupa di attività legate alla TARI.
Cambio di gestore nel 2020 e PEF con dati previsionali
D: Per chi ha avuto un cambio di gestore nell’annualità 2020, deve compilare il PEF con i dati previsionali?
R: Come recita l’art 1.5 della Determina 2/2020:
1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all’articolo 6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve:
- a)nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
- utilizzare i dati parziali disponibili – ossia riferiti al periodo di effettiva operatività – opportunamente riparametrati sull’intera annualità;
- determinare la componente a conguaglio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
2019. b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019.
Il PEF può essere fatto con fabbisogni standard, valori contrattuali, preconsuntivi 2020, budget 2021, o qualsiasi altra metodologia concordata con l’ETC.
PEF e gestori di discariche o impianti TMB
D: I gestori di discariche o impianti TMB devono produrre il PEF?
R: I gestori di discariche o impianti TMB non sono tenuti a presentare il PEF Grezzo in relazione a queste attività. L’art 7 del MTR infatti recita:
7.7 Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo 𝐶𝑇𝑆𝑎 e 𝐶𝑇𝑅𝑎 sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate). Le suddette componenti saranno valutate alla luce della determinazione, con successivo provvedimento, dei criteri di cui all’articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17.
7.8 Nelle more della determinazione dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.7, il corrispettivo unitario per la determinazione delle componenti di costo 𝐶𝑇𝑆𝑎 e 𝐶𝑇𝑅𝑎 è pari:
- in presenza di tariffe amministrate, alla tariffa approvata e/o giustificata dall’Ente territoriale competente;
- in tutti gli altri casi, alla tariffa praticata dal titolare dell’impianto determinata in esito a procedure negoziali.
Controllo sui dati contabili
D: Il controllo sui dati contabili deve essere supportato da documenti contabili oppure è sufficiente fare affidamento alla relazione di accompagnamento e alla dichiarazione di veridicità dei gestori?
R: Deve essere supportato dall’invio dei documenti contabili per permettere all’ETC di svolgere l’attività di validazione. L’ Art 6 del MTR recita infatti:
6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente
PEF e scadenza del Bilancio di Previsione
D: Essendo il nostro Comune anche ETC non avendo l’operatività effettiva dell’Ente d’ambito e vista la mancata approvazione dell’emendamento approvazione tariffe tari 2021 al 30/04/2021: dati i ritardi dovuti all’elaborazione del PEF grezzo da parte del nostro gestore conviene confermare le tariffe 2021 a quelle del 2020 (rimandando pertanto gli eventuali conguagli 2020 – attesa Deliberazione ARERA) e 2021 …. precisando che il PEF sarà elaborato a seguire?
R: La scadenza per l’elaborazione del PEF e la determinazione delle tariffe 2021 rimane legata a quella del bilancio preventivo dell’ente al 31 marzo 2021. Non è possibile elaborare e il PEF dopo la scadenza del bilancio di previsione.
Consegna del piano finanziario da parte del gestore
D: Se il GESTORE non ci consegna il Piano finanziario, come facciamo ad approvare con il Bilancio le tariffe ed il Pf?
R: Il gestore va segnalato ad ARERA attivando i meccanismi di garanzia opportuni. In questo caso l’ETC può approvare il PEF 2021 ma sono esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione. (art 7 delibera 443/2019 e art 3 delibera 57/2020)
Scostamento oneri di conferimento e limite di crescita della tariffa
D: Nel caso in cui lo scostamento è stato generato per maggiori oneri di conferimento per il trattamento dei rifiuti differenziati (FORSU) richiesti dal gestore dell’impiantistica (tariffa amministrata), supera il limite di crescita della tariffa, tali maggiori costi come possono essere inserite nel MTR?
R: I costi 2021 andranno a comporre la tariffa 2023. Qualora fosse necessario un anticipo di tali ricavi perché in alternativa si configurerebbe un disequilibrio economico finanziario della gestione o del gestore per l’anno tariffario è possibile tentare di fare istanza ad ARERA per il superamento del limite tariffario (qualora MTR sia maggiore del limite) giustificando l’incremento di costi esogeni non rappresentati dall’uso dei valori di bilancio 2019 per la definizione della Tariffa 2021.
Documentazione da richiedere per l’ETC per validare i dati del gestore
D: Buongiorno, vorrei capire quale documentazione deve chiedere l’ETC per poter validare i dati del gestore, specialmente se il gestore è una grande azienda con tante commesse e dal bilancio non si possono desumere direttamente i costi imputabili alla propria commessa e se il gestore è tenuto a fornire all’ETC anche la documentazione contabile non obbligatoria, qualora richiesta dall’etc
R: L’ Art 6 della delibera 443/2019 recita:
6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente
Il gestore è tenuto a consegnare all’ETC qualsiasi documento (art 6.2c) del. 443/2019) richiesto per permettere all’ente la validazione del PEF Grezzo del Gestore. Ad esempio, è possibile richiedere una tavola di riconciliazione fra il Conto economico depositato dalla società di gestione (evidenze contabili sottostanti), il Conto economico di commessa e le eventuali rettifiche per raggiungere il costo TARI evidenziato nel PEF. Tali ribaltamenti devono essere giustificati e devono permettere all’ETC di fare eventuali controlli a campione che gli permettano di ricostruire come dal dato del Conto economico ufficiale si giunga al valore riportato nel PEF.
La medesima procedura deve essere attuabile con riferimento ai valori iscritti nel Libro Cespiti della società e i valori delle immobilizzazioni dichiarate per il riconoscimento tariffario.
Recupero costi oltre parametro di crescita del PEF
D: Nel 2020 non è stato fatto in base alle disposizioni di ARERA, quindi con un PEF inferiore al 2019. con la simulazione del PEF 2021 si supera il parametro di crescita. La differenza come può essere giustificata? O recuperata?
R: Se nel 2020 è stata applicata in deroga la Tariffa 2019 perché non è stato approvato il PEF 2020 entro ottobre, la tariffa su cui va calcolato il limite di crescita è quella del 2019.
I costi extra limite (DELTA) possono essere recuperati solo in presenza di aumenti di perimetro o della qualità del servizio, come recita l’art 4.5 del MTR:
4.5 Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario – per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite – il superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi presentano all’Autorità una relazione attestante:
- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti 𝐶𝑇𝑆𝑎 e 𝐶𝑇𝑅𝑎 ;
- l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing 𝑏 in corrispondenza dell’estremo superiore dell’intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.
Cambio gestore rifiuti e predisposizione PEF 2021
D: Nel caso nel corso del 2021 cambierà il gestore della raccolta e trasporto rifiuti in che modo occorre tenerne conto nella predisposizione del PEF 2021? Al momento il PEF grezzo è stato fornito dal gestore 2019 ma i costi saranno diversi. Si precisa che il PEF grezzo non può essere redatto dal nuovo gestore in quanto ancora questo non è stato identificato, le procedura di gara si concluderanno successivamente al termine per l’approvazione delle tariffe
R: È possibile produrre un PEF con i migliori dati a disposizione del’ETC, ad esempio utilizzando i dati di bilancio del gestore attuale ed introducendo una componente COI per tenere in considerazione la variazione del servizio prevista.
Registrazione dei canoni leasing sostenuti dai gestori
D: La registrazione dei canoni leasing sostenuti dai gestori dove la riportiamo?
R: Se i canoni di leasing sono costi per il gestore, dovranno essere riportati nel PEF Grezzo Gestore fra i B8 nel SIR in perimetro.
Se gli stessi mezzi sono anche iscritti a libro cespiti del gestore è necessario decidere se indicarli nei costi operativi o nei cespiti, evitando il doppio conteggio dei costi.
Nella determina 02/2020 si legge:
1.10 L’Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d’uso del capitale di cui all’articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR.
1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l’Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all’articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8.