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Falsa certificazione di requisiti è condannabile

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 377/2023 ha inflitto condanna per il reato di cui agli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, con riferimento all’art. 483 cod. pen., per l’avere falsamente attestato, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti non corrispondenti al vero.

Per la giurisprudenza, il precetto primario contenuto nelle disposizioni penali in materia di falso deve intendersi integrato dal disposto normativo degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, perché le dichiarazioni sostitutive ivi previste sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, conformemente a quanto statuito dall’art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000.