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FAL la sterilizzazione è d’obbligo

La Corte dei Conti Piemonte, con delibera 70/2020, ha evidenziato che nei bilanci degli enti locali, soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio. Per evitare che l’utilizzo del fondo di sterilizzazione possa produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente, l’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali.

La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa. In conformità all’indirizzo giurisprudenziale consolidato (v., Sezione delle Autonomie, Delibera n. 28 del 18 dicembre 2017), gli Enti che non avessero proceduto fin dall’inizio ad operare una sterilizzazione delle somme introitate a titolo di anticipazioni di liquidità ed avessero poi proceduto alla costituzione del fondo ed al relativo accantonamento, non possono sottrarsi al criterio generale ed inderogabile della necessità del recupero del disavanzo.