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Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

INPS ha pubblicato la Circolare n. 69 del 29.05.2024 “Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”

L’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 introduce nuovamente nell’ordinamento, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Tale disciplina riprende quasi integralmente la disciplina di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che aveva già previsto il riscatto per il triennio 2019-2021 (cfr. la circolare n. 106 del 25 luglio 2019).

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS fornisce indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa dei citati commi da 126 a 130 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024.

La facoltà di riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 è riconosciuta in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima