Facoltà assunzionali Unioni di comuni
In tema di facoltà assunzionali Unioni di comuni, l’art. 1 comma 229 Legge 205/2018 dispone:
229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
Dunque le Unioni osservano un limite di spesa legato al turnover. Sul tema, aveva chiarito la Corte dei Conti Sezioni Autonomie, con delibera n. 4/2021.
La disposizione è stata attenuata dalla legge di bilancio 2025 – legge 207/2024 art. 1 comma 126 – come già evidenziato in una nostra precedente news, ovvero:
A seguito di modifica normativa introdotta in legge di bilancio 2025 all’art. 1 comma 126, per le Unioni dei Comuni migliora lo scenario relativo alle cessazioni per mobilità verso i Comuni, che consentiranno la maturazione di facoltà assunzionale. Ad oggi le Unioni sono (erano) svantaggiate, posto che i Comuni non sono soggetti alla regola del turnover (e nemmeno lo saranno nel 2025). Quindi una assunzione per mobilità da un Comune sacrifica(va) capacità assunzionale, mentre una cessazione per mobilità a un Comune o altro ente locale non consente(iva) maturazione di turnover.
Il Servizio studi della Camera ha commentato in questo modo la nuova norma:
Il comma 126 prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (lettera a)), prevedendo inoltre che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all’esito dei richiamati processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (lettera b)).
In particolare:
Il comma 126, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, intervenendo sul comma 7 dell’art. 14 del DL 95/2012, modifica l’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, variando i vigenti criteri di imputazione dell’onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l’amministrazione cedente.
Si prevede, infatti, che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del richiamato DL 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che prevede l’avvio delle procedure per gestire le eccedenze di personale e la mobilità collettiva nei confronti dei lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto - sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (lett. a); si prevede inoltre che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all’esito dei richiamati processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (lettera b)).
Si ricorda che l’articolo 35, comma 4, del d.lgs 165/2001 prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che l’autorizzazione dell’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.