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DL sostegni ter, facoltà assunzionali straordinarie

L’art. 13 comma 5-ter del DL 4/2022 in fase di conversione in legge, prevede che, limitatamente al triennio 2022-2024, gli enti territoriali non rientranti nei limiti assunzionali posti dalla normativa vigente - in quanto al di sotto di un determinato valore soglia, differenziato per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per il personale ed entrate correnti - possono effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso.

La norma dispone che il suddetto criterio per la determinazione delle capacità assunzionali, applicabile fino al 2021 da tutti gli enti territoriali (ex art. 3, co. 5-sexies, del D.L. 90/2014), continui ad essere applicato per il triennio 2022-2024 dai soli enti territoriali non rientranti nella disciplina generale sui limiti assunzionali dettata dall’art. 33 del D.L. 34/2019.

Tale criterio consente dunque di anticipare all’anno in corso le assunzioni intervenute nel medesimo anno che altrimenti, secondo la disciplina generale, potrebbero essere effettuate solo nell’anno successivo. Resta fermo che per tali enti le assunzioni possono essere effettuate soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover.

A decorrere dal 2020, le facoltà assunzionali delle Regioni e dei Comuni sono disciplinate dall’ art. 33 del D.L. 34/2019. In particolare:

le regioni e i comuni che registrano una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario potranno assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ad un determinato valore soglia, definito per fasce demografiche e individuato per le regioni dal DM 3 settembre 2019 e per i comuni dal DM 17 marzo 2020 (che fissa la decorrenza della relativa disciplina al 20 aprile 2020;

le regioni e i comuni che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non abbiano portato tale rapporto al di sotto del citato valore soglia saranno legittimate ad applicare un turn over pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia.

Analoga disciplina è stata introdotta, dal 2022 per le province e città metropolitane. Anche in questo caso, per gli enti meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, mirato al raggiungimento della sostenibilità finanziaria del rapporto fra spese complessive per il personale ed entrate correnti, con riferimento ad un valore

Testo approvato:

“All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”

Articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:

Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.