Fabbricato nuovo non agibile non è inagibile e paga l'IMU
La Corte di Cassazione con sentenza 1955 del 18 gennaio 2024 ha evidenziato che un fabbricato nuovo non ancora in possesso di agibilità non può definirsi inagibile e pertanto non è esonerato dal pagamento dell’IMU.
I magistrati hanno ribadito che ai fini dell'applicazione della riduzione IMU devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi nello specifico gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. in tal senso, Cass. n. 29966/2019 cit. in motiv., che definisce condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l’immobile l’«obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche»), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.