Fabbricati collabenti, fino al 2020 non era tassabile nemmeno l’area
La Commissione Tributaria Regionale (ora Corte di Giustizia di secondo grado) Toscana, con sentenza n. 1031 del 15 settembre scorso ha ricordato il principio consolidato della Suprema Corte, secondo cui il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (Cass. n. 8620 del 28/03/2019).
Il principio è senza dubbio applicabile anche a fini IMU, almeno fino all'annualità 2019, visto che la legge di bilancio 2020 (l. 27.12.2019 n. 160) all'art. 1 c. 741 ha modificato la definizione di fabbricato, prescrivendo che è soggetto a IMU il fabbricato avente rendita catastale. Da ciò deriva che in caso di fabbricato collabente, privo di rendita catastale, che insiste su area fabbricabile, l'IMU è dovuta sull'area (anche prima della demolizione dell'edificio, che non è considerato "fabbricato" a fini IMU).
Tale mutamento normativo conferma l'interpretazione giurisprudenziale precedente e dunque, per le annualità antecedente al 2020, l'area fabbricabile su cui insisteva un fabbricato collabente (F/2) non era soggetta a IMU fino alla demolizione dello stesso.