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Fabbisogni del personale, il PIAO corregge il DUP

Il disegno di legge di bilancio 2025 prevede la riduzione della capacità assunzionale per gli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, con turnover al 75% che va a limare ancora la capacità assunzionale di cui art. 33 DL 34/2019.

I risparmi di spesa sono asseverati dall'Organo di revisione, anche al fine della rideterminazione della dotazione organica in termini finanziari. Ma quando? Non prima dell'approvazione del DUP (anche se è opportuno tenerne conto) perchè la manovra finanziaria 2025 sarà legge dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027; ma nemmeno dopo l'approvazione del PIAO altrimenti si autorizzano assunzioni in misura superiore al dovuto.

Di conseguenza, la programmazione delle risorse finanziarie disposta con il DUP e relativa Nota di aggiornamento sarà tendenzialmente più alta di quanto potrà essere effettivamente sostenuto, perchè impostata secondo norma vigente. Il PIAO che attuerà entro il 30 gennaio 2025 quella programmazione finanziaria dovrà invece ridimensionare le pretese assunzionali.

Il tutto sempre chè l'ente non abbia registrato alcun dipendente cessato e non sia arrivato a regime nel limite assunzionale di cui DM 17.03.2020. In tale non sarà possibile procedere ad alcuna assunzione.


La norma dispone:

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

Per effetto di quanto previsto dal presente articolo le amministrazioni, nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L’adeguamento della dotazione organica è asseverato dall’organo di controllo.