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F24EP: allineati i termini di trasmissione all'F24 ordinario

Con l'emanazione delDecreto del MEF del 28 agosto 2020, regolato con la circolare n. 3/2021 (v. precedente news) della Ragioneria dello Stato, sono state revisionate le procedure di contabilizzazione dei versamenti di ritenute, imposte e contributi effettuati dai titolari di conti aperti presso la tesoreria statale mediante il modello di pagamento unificato F27EP (regole contenute, in origine, nei Dm Mef del 5 ottobre 2007 e del 22 ottobre 2008). Le modifiche apportate dall’ultimo Decreto puntano a superare alcune disfunzioni operative connesse alla circostanza che, pur se con modalità diverse a seconda della tipologia dei conti su cui si dispone il pagamento, il versamento di per sé non genera sempre, in via automatica e immediata l’addebito diretto sul conto, ma può comportare una scritturazione del pagamento al conto sospeso collettivi, con l’esigenza di una successiva regolazione contabile per l’effettivo addebito dell’operazione al conto destinatario.

Tra gli effetti, c'è quello di equiparare l'F24EP a quello ordinario anche dal punto di vista dei termini di scadenza di invio del flusso telematico delle richieste di pagamento. A partire dall’8 febbraio 2021, i pagamenti saranno considerati tempestivi se i modelli saranno trasmessi all’Agenzia delle entrate entro la data di scadenza. Sono da considerarsi quindi superate le regole, contenute nella circolare RGS 37/2007, che prevedeva la trasmissione della richiesta di pagamento, da parte dell’Ente versante all’Agenzia delle Entrate, con flusso informatico entro le ore 20.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di esecuzione del versamento indicato nel modello F24 EP.

L’applicazione del principio non esclude che gli Enti possano volontariamente inviare in anticipo i modelli F24 EP rispetto alla data di scadenza, oppure richiedere che i pagamenti siano eseguiti in una data successiva a quella di invio del modello F24 EP; in tali eventualità, i pagamenti saranno considerati eseguiti, ai fini fiscali, alla data indicata dall’ente nell’apposito campo del modello F24 EP, successiva rispetto all’invio dello stesso modello F24 EP.

Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità con cui vengono disposti i pagamenti tramite il modello F24 EP da parte dell’utenza. La Ragioneria, tuttavia, richiede particolare attenzione alla disponibilità dei fondi necessari al pagamento sullo stesso conto, in quanto. in caso di incapienza alla data di addebito prevista, la disposizione di pagamento verrà stralciata nella sua interezza. Infatti, a far data dall’8 febbraio 2021:

- in applicazione di quanto previsto dal D.M. del 28 agosto 2020, i pagamenti disposti dagli Enti titolari di contabilità speciale di tesoreria unica non saranno più contabilizzati in conto sospeso nel caso i rispettivi conti non presentino la necessaria disponibilità per farvi fronte e le relative disposizioni verranno stralciate;

- per i pagamenti disposti dai titolari di contabilità speciale e di conto corrente di Tesoreria centrale continueranno ad applicarsi le disposizioni dei DD.MM. del 2007 e 2008, con contabilizzazione in conto sospeso degli stessi pagamenti fino a nuova comunicazione, in attesa che siano realizzate le relative procedure informatiche, che consentiranno l’applicazione del D.M. del 28 agosto 2020. Resta valido comunque l'allineamento dei tempi di cui sopra, applicabile a tutti gli F24EP da addebitare a decorrere dall’8 febbraio 2021 e non solo a quelli inviati dagli enti individuati alla tabella A allegata alla legge n. 720/1984.