← Indietro

Ex IACP: Superbonus 110 per le spese di gara e di progettazione interna

Ai sensi dell'articolo 119 comma 9 lett c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio"), il c.d. "Superbonus 110 per cento" si applica anche agli interventi effettuati "dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

Un ente che rientra nell'ultima categoria, gestendo sulla base di specifici contratti di servizio e per conto della quasi totalità dei Comuni del territorio, immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, chiedeva chiarimenti sui costi ammissibili alla detrazione fiscale ed in particolare ai costi tecnici connessi alla progettazione e realizzazione delle opere sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica in gestione all'Ente.

L'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 795/2021 chiarisce che sono ammessi al beneficio anche:

- le spese sostenute per le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, anche se svolte da dipendenti dell'Ente, a condizione, tuttavia, che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna;

- i costi relativi alle funzioni di RUP - funzioni di Stazione appaltante (costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.) ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016. Tali costi possano concorrere al limite di spesa ammessi alla detrazione essendo caratterizzati da un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli interventi stessi.