Ex IACP: niente agevolazione dai tributi catastali per le semplici volture
Le Agenzie regionali o altri enti di diritto pubblico economici subentrati agli IACP, non possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali - prevista per le regioni dalla L. 228/54 - per le pratiche catastali (tipo volture, tipi mappali, tipi di frazionamento, accatastamenti, rettifiche, etc.) relative ad immobili di edilizia residenziale pubblica, e neanche di quella prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 601/73 in base al quale "tutti gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo IV della L. 865/71 sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali".
Lo chiarisce la risposta n. 358/2019 dell'Agenzia delle entrate.
Per il primo punto, le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 228 del 15 maggio 1954, prevedono l'esenzione anche per i servizi catastali, ma con la specifica condizione che sia l'ente territoriale - Regione, Provincia o Comune - il soggetto obbligato all'adempimento previsto (ad esempio: dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, presentazione di tipo mappale) e che non si tratti di tributi la cui applicabilità sia espressamente prevista dalla legge a carico dei medesimi enti (vds. Circolare n. 2/T/2009). Le condizioni non risultano sussistenti laddove il soggetto tenuto all'adempimento non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni esentative e gli atti di cui si richiede l'esenzione non sono afferenti all'attuazione dei programmi di edilizia previsti al titolo IV della legge n. 865/1971, in quanto l'agevolazione di cui si richiede l'applicazione non è funzionale allo sviluppo della "costruzione di alloggi popolari" (Cfr. Ris. n. 66/E del 28 febbraio 2008) quanto finalizzata al mero aggiornamento delle intestazioni subordinate "alla presentazione di domande di volture".
Per l'art. 32 c. 2 del D.P.R. n. 601/73, invece, l'Agenzia ritiene che dalla lettura della disposizione si evince che il beneficio è esclusivamente applicabile agli atti ed ai contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale pubblica di cui al all'articolo 48 del titolo IV della legge 865/1971 per la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi. Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame in cui si tratta di presentazione di domande volture per l’aggiornamento delle intestazioni in proprietà. Inoltre, la medesima disposizione agevolativa non può trovare applicazione ai tributi speciali catastali, considerato il carattere eccezionale e di stretta interpretazione della norma agevolativa.