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Estesa l’aspettativa dei dipendenti pubblici

Il DL 44/2023, convertito in Legge 74/2023, all’art. 1 comma 12-quater estende a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici.

La norma dispone: “All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».

L. 4-11-2010 n. 183: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262, S.O.

Art. 18 Aspettativa

  1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
  2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  3. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Come rileva il Servizio Studi del Senato, l'articolo 1, comma 12-quater, intervenendo a modificare l’articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 2010, eleva da dodici a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici - periodo rinnovabile per una sola volta - anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

Si ricorda che l’aspettativa per i dipendenti pubblici è disciplinata dal richiamato articolo 18 della legge n. 183 del 2010. In particolare, ai sensi del comma 1, i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'amministrazione di appartenenza decide la concessione dell’aspettativa, tenendo conto delle esigenze organizzative, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall'interessato.

Ai sensi del comma 2, nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E’ infine fatta salva, ai sensi del comma 3, la disciplina specifica di cui all'articolo 23- bis del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, recante disposizioni in tema di mobilità tra pubblico e privato.