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Esternalizzazione dell’attività del RUP carente dei requisiti necessari e struttura di supporto

La Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per l'Abruzzo, con sentenza n. 41 del 21/2/2024, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alle modalità di calcolo del compenso, da attribuire in caso di incarico di supporto al RUP ad un libero professionista esterno.

I giudici individuano due fattispecie diverse, caratterizzati da differenti finalità, ossia:

- quella relativa all'esternalizzazione dell'attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari, ipotesi residua, alla quale può farsi ricorso soltanto in caso di assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP;

- 2) quella della “struttura a supporto del RUP”, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedono valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata l'indispensabilità per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico.

Si precisa in sentenza come: “…il ‘tetto’ alle risorse finanziarie destinabili al conferimento di incarichi esterni dell’uno per cento dell’importo a base d’asta operi in relazione alla sola fattispecie prevista dagli art. 15, comma 6, e art. 3 dell’Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023, non apparendo qualificabile come species di tale genus, di contro, l’esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari”.

Nell’ipotesi di affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, il relativo compenso, sulla base della tipologia di incarico da conferire, dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l'allegato I.13 ed il dm 17 giugno 2016.