Esternalizzazione dei servizi e riduzione fondi incentivanti
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera 161/2020, ha evidenziato che la disposizione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prescrive, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, la riduzione dei fondi della contrattazione in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al servizio esternalizzato, non risulta incompatibile con la nuova disciplina dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha come fine quello di garantire il valore medio pro-capite del fondo riferito all’anno 2018.Così deciso nelle Camere di consiglio da remoto del 17 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020.
La Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 6 bis del d.lgs. 165/2001, l’ente in caso di esternalizzazione di servizi deve temporaneamente ridurre i fondi incentivanti in misura corrispondente al personale precedentemente adibito al servizio oggetto di esternalizzazione e provvedere al congelamento dei relativi posti e alla rideterminazione della dotazione organica. Nelle more di riallocazione e di mobilità del suddetto personale, la predetta norma mira a garantire in caso di riallocazione che la somma temporaneamente congelata venga ripristinata nel fondo stesso.
Invece, l’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019 mira a garantire il valore medio pro capite del fondo al 31 dicembre 2018, a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, in caso di esternalizzazione di servizi, la riduzione dei fondi incentivanti disposta dall’art. 6 bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001 deve comunque garantire l’invarianza del valore medio pro capite del fondo salario accessorio riferito all’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019.