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Essenziale provare la sussistenza delle finalità istituzionali in sede di costituzione di una Newco

Con deliberazione n. 77/2023/PASP, la Corte dei Conti Toscana ha espresso parere parzialmente negativo in relazione alla costituzione di società consortile a responsabilità limitata per la gestione di una comunità energetica da parte di un Ente locale, rilevando, tra le varie criticità della deliberazione oggetto d’esame, una carenza ai sensi dell’articolo 4 del TUSP, derivante dal fatto che l’Amministrazione ha focalizzato le motivazioni da essa addotte principalmente sul fronte del modello organizzativo societario prescelto, senza valutare l’effettiva rispondenza delle attività svolte dalla partecipata alle proprie finalità istituzionali.

In generale, l’art. 5 del Testo Unico, al comma 3, impone all’Ente di valutare e motivare l’operazione nel rispetto di vari parametri ivi riportati, tra cui si rilevano le disposizioni di cui al citato art. 4; in tal senso l’Ente è tenuto a fornire chiare e precise indicazioni in merito all’attività svolta dalla società che lo stesso intende costituire o acquisire, distinguendo le attività principali e quelle sussidiarie in modo da poter “sussumere con un sufficiente grado di certezza l’operazione in una delle attività di cui all’art. 4 del T.U.S.P., richiamando, a titolo esemplificativo, alcune previsioni statutarie”.

Rispetto al caso di specie, i giudici prendono atto che “la partecipazione dei cittadini, degli operatori economici privati e delle autorità locali a progetti nell’ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità energetiche può senz’altro comportare un notevole valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione a livello locale e di accesso a capitali privati aggiuntivi, … (cfr. anche Considerando n. 70 della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018)”, tuttavia tali “finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono … ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla costituzione” di una società, in virtù del fatto che “nessuna previsione della legislazione europea e nazionale, né il T.U.S.P. esonerano l’Amministrazione procedente dall’onere motivazionale rafforzato di cui all’art. 5, comma 1, e all’art. 4 T.U.S.P.”.

In tal senso “viene in rilievo non tanto la scelta in sé dell’Ente di partecipare ad una comunità energetica rinnovabile, quanto l’ammissibilità di conseguire tale obiettivo mediante il ricorso ad un modulo organizzativo di tipo societario. … Le valutazioni devono essere quindi condotte avendo riguardo allo specifico oggetto sociale della società costituenda e non al “modello astratto” di comunità energetica, coniato dal legislatore.”.

Il Collegio ha infine rilevato criticità anche in merito alla scelta di costituire una S.c.a.r.l. per lo svolgimento delle attività proprie della comunità energetica, individuando in primis l’assenza di valutazioni da parte dell’Ente rispetto ai “differenti modelli (non societari e societari, nonché tra tipi)”, nonché punti di contrasto tra la tipologia societaria e la disciplina propria delle citate comunità; per un’analisi più approfondita nel merito, si rimanda alla nostra news dello scorso 3 aprile.