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Esonero saldo e acconto IRAP: chiarimenti

L'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, fornisce alcuni chiarimenti sull'art. 24, comma 1, del d.l. n. 34/2020, che ha escluso il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta nonché della prima rata dell’acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione non  trova applicazione per talune categorie individuate nel successivo comma 2 del medesimo articolo 24, ovvero i soggetti:
- "che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" (l'Agenzia non fornisce ulteriori indicazioni, si veda a tal proposito la precedente news a tema);
- "di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"
- "con volume di ricavi o compensi superiori «a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".
Volendo sintetizzare, dalla norma si ricava quindi che, in tema di IRAP:
a) il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
b) l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della I^ rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la II^ rata dell’acconto ed il saldo;
c) le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati.
Il richiamo appena operato implica che l’articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi c.d. "a cavallo").
Per questi ultimi, però, l'Agenzia sottolinea le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, versamenti devono avvenire entro l’«ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta» (saldo periodo precedente e I^ rata dell’acconto) e l’«ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta» (II^ rata dell’acconto). Risulta, quindi, determinante individuare il «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019» per capire quali versamenti sono dovuti. L'Agenzia delle entrate fornisce quindi una tabella per esemplificare le ipotesi..