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Esigibilità di IVA e IRAP, conta l'anno della liquidazione

Il principio contabile di competenza finanziaria potenziata All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi spiega come imputare il credito e il debito IVA secondo esigibilità.

Nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA).

La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l’eventuale credito IVA, o l’eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall’Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l’ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L’ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.

In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

a.la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di IVA;

b.tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge);

c.emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA ;

d.a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b;

e.alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”.

Le amministrazioni che, per la determinazione dell’IRAP, hanno optato per l’applicazione del metodo commerciale sulle attività rilevanti ai fini IRAP e, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, evidenziano un credito, relativo ai maggiori versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell’anno precedente, in misura superiore rispetto all’imposta dovuta per la quota “commerciale” delle retribuzioni erogate al personale impiegato promiscuamente nelle attività oggetto di opzione, accertano il credito IRAP imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso.