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Esercizio provvisorio, non è necessario trasmettere al tesoriere i residui presunti

L’art. 163 comma 4 Tuel disponeVA:

"All'avvio dell'esercizio provvisorio l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato".

Il paragrafo 8.9 principio contabile All. 4/2 evidenzia tutt’ora:

"8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell’anno precedente".


Quanto sopra tuttavia è venuto meno per effetto dell’art. 52 comma 1 DL n. 104/2020 convertito in Legge n. 126/2020, che dispone:

Art. 52 Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali

1.Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.

L’abrogazione è stata giustificata con l’intento di snellire gli adempimenti burocratici a carico degli enti locali e di evitare duplicazioni di comunicazioni e documenti, considerando che tali dati sono comunque già disponibili nei sistemi contabili degli enti e possono essere richiesti, se necessario.