Esercizio provvisorio, i dodicesimi si calcolano sul programma
L’art. 163 comma 5 Tuel dispone: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".
Molti enti locali impegnano in dodicesimi il singolo contratto, ma non è questa la procedura corretta.
Occorre invece verificare lo stanziamento del programma, decurtare gli impegni pluriennali già assunti l’anno / gli anni precedenti, decurtare il FPV. Si ritiene prudenziale decurtare anche la parte accantonata in quanto finanziata comunque da risorse correnti e quindi avente priorità. Sulla risultante, si procede a dividere in dodicesimi. A febbraio è possibile utilizzare la disponibilità di 2/12 al netto di quanto già impegnato a gennaio. In altri termini, se 1/12 risulta pari a 100 e a gennaio l’ente ha impegnato 70, a febbraio potrà impegnare 130.