← Indietro

Esenzioni IMU per immobili di proprietà degli enti ecclesiastici

La Comm. Trib. Reg. per la Campania, con sentenza del 4/06/2021 N. 4757/07 ha fornito alcuni chiarimenti sulle esenzioni IMU per gli enti ecclesiastici.

In particolare, osserva il Collegio, il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli enti ecclesiastici è subordinato alla compresenza di un requisito soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l'immobile, e di un requisito oggettivo, relativo all'attività effettivamente svolta nello stesso (Corte di Cassazione, ord. n. 18592/2019). Soffermandosi sul requisito oggettivo, spiega la CTR campana, è necessario che l'ente ecclesiastico fornisca adeguata dimostrazione che l'attività rientrante tra quelle agevolate sia effettivamente svolta.

Nel caso di specie, secondo il Collegio “l'avviso di rettifica impugnato risulta pienamente legittimo, atteso che al fine di ottenere il riconoscimento dell'esenzione ai fini IMU prevista dall'art. 7 co. l lett.i) del Dlgs.504/92 cui rinvia l'art. 9 co.8 del D.L. 20112011, non è sufficiente dimostrare che l'ente proprietario degli immobili rientri nella previsione degli Enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985 n.222, ma occorre dimostrare che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie , didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222”.

Di conseguenza, mentre il requisito soggettivo è stato senza alcun dubbio rispettato, lo stesso non si può dire del requisito oggettivo, poiché dalla documentazione prodotta non è stato dimostrato che gli immobili oggetto della controversia siano di fatto destinate ad attività di tipo culturale e formativo del clero e, in modo più generico, alla catechesi ed alla educazione cristiana.