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Esenzioni IMU per le associazioni sportive dilettantistiche

La Cassazione con la sentenza n.25621 del 22/09/2021 ha respinto il ricorso di una società sportiva dilettantistica riguardo un avviso di accertamento ICI per l’anno 2010, sostenendo che le esenzioni IMU si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche a condizione che le stesse si conformino a determinate clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

In particolare, nello statuto devono essere inserite le seguenti clausole:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;

- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti ecc

- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Tuttavia, nello statuto della società ricorrente risultavano assenti alcuni requisiti previsti dalla normativa, infatti, lo statuto societario non prevedeva l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale svolgente analoga attività istituzionale per il perseguimento delle medesime finalità, obbligo che si contrappone alla distribuzione tra i soci del patrimonio sociale e che risulta essenziale ai fini dell'identificazione di una società senza scopi di lucro. Inoltre, nello stesso risultava la previsione di ripartizione tra i soci del patrimonio sociale, in caso di liquidazione o di scioglimento della società.

Per queste ragioni, la Suprema Corte non ha ritenuto di accogliere il ricorso della società dilettantistica.