Esenzione IMU per le forze armate: spetta anche se l'immobile è disabitato e privo di utenze
Con ordinanza del 21 luglio 2026, n. 23705, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un appartenente alle Forze Armate, proprietario di un immobile di categoria catastale A/2, per il quale aveva presentato dichiarazione sostitutiva attestando che il bene risultava libero da persone e da cose, inutilizzabile a qualsiasi titolo e privo delle utenze idrica, elettrica e del gas. Il contribuente aveva versato la seconda rata IMU 2013 chiedendone poi il rimborso e, per l'annualità 2014, aveva dichiarato di ritenersi esente. Il Comune aveva negato il rimborso ed emesso avviso di accertamento per il 2014, ritenendo insussistenti i presupposti dell'agevolazione.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 13, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 201/2011, il quale esclude l'applicazione dell'imposta municipale propria a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della carriera prefettizia, e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. La disciplina è integrata dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 102/2013, che estende l'esonero da tali condizioni ai fini dell'applicazione del regime dell'abitazione principale, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Si tratta, ad avviso del Collegio, di un'autonoma e diversa causa di esenzione, che equipara il bene all'abitazione principale con le specificità imposte dall'impiego dei proprietari, sovente indotti da ragioni di servizio a una frequente mobilità sul territorio e a risiedere nel luogo di svolgimento delle funzioni anziché in quello di ubicazione dell'immobile.
Su tale premessa la Corte ha ritenuto errata l'interpretazione dei giudici di appello: l'assenza di utenze e la mancata abitazione dell'immobile, lungi dal precludere il beneficio, si pongono in linea con la ratio della disciplina agevolativa, fondata sulla circostanza che il personale militare e assimilato è chiamato a prestare servizio anche in regime di missione, in luoghi lontani e per lunghi periodi. Pretendere in tali situazioni la permanenza di consumi attivi risulta, oltre che non previsto dalla norma, del tutto estraneo alla logica dell'agevolazione.
Per gli uffici tributi il principio di diritto, per cui l’esenzione riconosciuta ai membri delle Forze armate è indipendente dalla sussistenza della dimora abituale, impone di rivedere le prassi accertative che subordinano l'agevolazione a indici di effettiva utilizzazione abitativa, trattandosi di elementi estranei all’esenzione speciale, la quale richiede la sola disponibilità giuridica del bene in capo al soggetto qualificato.