Esenzione IMU per alloggi-sociali

Con Ordinanza n. 6488 del 18/03/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’esenzione IMU, prevista dalla normativa vigente, per gli immobili destinati ad "alloggi sociali" non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo a quelli per i quali ricorrano le caratteristiche di “alloggi sociali”, secondo i parametri stabiliti dal d. m. del 22 aprile 2008, non rientrando necessariamente tutti gli alloggi assegnati dagli istituti e dagli enti poc’anzi menzionati nella succitata categoria di “alloggi sociali” (cfr. Cass. n. 3824/25).

Infatti, i giudici hanno evidenziato che l’art. 2, comma 2, lett. b), del d.l. n. 102 del 2013, conv., con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari), prevedendo che solamente le prime fossero esenti dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dei primi, istituiti in attuazione dell’art. 93 del d.P.R. n. 616 del 1977, fossero soggetti ad IMU, fatta eccezione per gli “alloggi sociali”, come definiti dal d.m. del 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. n. 37342/21 ed, in termini analoghi, Cass. n. 39799/21).

L’esenzione, dunque, è prevista per gli immobili, rientranti nella categoria di “alloggi sociali”, adibiti ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale, al fine di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. La loro funzionalità viene caratterizzata dal soddisfare esigenze proprie del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall’insieme dei servizi abitativi volti a garantire la tutela di esigenze primarie dei cittadini (art. 1 del decreto 22 aprile 2008).

Ricordiamo che il diritto all’esenzione del versamento IMU presuppone che l’utilizzo dell’unità immobiliare non abbia finalità commerciali.