Esenzione IMU non prevista per il sub-comodato
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 31643 del 09/12/2024 ha stabilito che l’esenzione IMU non è prevista se non risulta né un uso diretto, né l’organicità strutturale e funzionale tra gli enti. Nonostante l'interpretazione autentica fornita dal comma 71 dell'art. 1 della legge 213/2023 che alla lettera b) definisce che “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità” la Corte rammenta che “la normativa in tema di agevolazioni è di stretta interpretazione: “invero, le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono «(...) interpretazioni analogica o estensiva (...) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa»”