Esenzione IMU in caso di unicità dell'unità immobiliare
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4530 del 20 febbraio scorso, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di i.m.u., l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, se per l’ICI: “il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità (vedi Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n. 17015, che ha cassato la sentenza della CTR per aver ritenuto necessario, ai fini delle agevolazioni sull'abitazione principale, l'unitario accatastamento degli immobili)”, ciò non può valere in caso di unità immobiliari contigue che, anche se diversamente accatastate, sono destinate ad essere utilizzate in concreto come abitazione principale ex art. 13, co. 2, D.L. 201/2011.
Questa ultima disposizione, infatti, ad avviso della Corte contiene: “un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, statuendo che «l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» e che per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».”.
Per questo, la Cassazione, nella decisione richiamata, osserva: “Ne consegue, pertanto, anche in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass., Sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242), l’impossibilità di estendere all’i.m.u. il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di i.c.i. e la necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’i.m.u.”.