Esenzione IMU-beni strumentali: non estensibile alle società in house
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza civile n. 11364/2024, ha ritenuto infondata la censura mossa da una società totalmente partecipata da un ente locale per la negata esenzione dall'imposta ICI relativa ai beni strumentali, a seguito della ricezione di un avviso di accertamento (annualità 2010), “atteso che, come si desume dalla regola generale di cui all’’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, la società, anche interamente partecipata dal soggetto pubblico, è assoggettata alla disciplina prevista per i soggetti privati, in ragione della sua forma, salvo una specifica previsione di legge, che non sussiste in ordine all’esenzione invocata - esenzione che, peraltro, è di stretta interpretazione, in quanto si pone come eccezione all’ordinario regime tributario.”
In tal senso, ricordando che “una società può essere considerata longa manus dell’Amministrazione pubblica solo laddove ricorrano i requisiti dell’in house providing, come configurati dalla giurisprudenza e dalle direttive comunitarie e come recepiti dalla nostra legislazione e, cioè, in particolare i requisiti del controllo analogo (ovvero di un controllo pubblico analogo a quello esercitato dall’amministrazione sulle proprie strutture) e della destinazione dell’oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata allo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da soggetti dalla stessa controllati”, i Magistrati hanno tuttavia evidenziato come “anche laddove la ricorrente potesse effettivamente qualificarsi come in house, la scelta della forma privata comporta la necessaria soggezione al regime privatistico, al fine di non alterare il regime della concorrenza, con l’applicazione delle sole deroghe necessarie all’espletamento del compito pubblico assegnato o di quelle connesse alla sostanziale soggettività pubblica (ad es., applicazione delle regole sul reclutamento del personale; possibilità di attribuzione dei lavori senza ricorrere al procedimento di evidenza pubblica, salvo che nei settori speciali). L’art. 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone, difatti, che gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, sicché”, come da questione posta all’attenzione della Corte, “le società in house non possono automaticamente beneficiare delle esenzioni tributarie riconosciute all’Amministrazione”.