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Esenti IVA le prestazioni rese da strutture non accreditate fino alla cessazione dello stato di emergenza

Ai sensi del n. 19) dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni di ricovero o cura sono esenti da Iva nel solo caso in cui le stesse prestazioni siano rese, oltre che da enti ospedalieri, da cliniche e case di cura in regime convenzionale. In mancanza di tale regime convenzionale, le stesse prestazioni di ricovero e cura sono soggette ad Iva.

Tale regime, chiarisce la Risposta n. 339/2021, trova applicazione anche alle prestazioni rese nell'ambito di un regime di convenzione che intercorre tra una struttura erogatrice non accreditata e le Regioni o gli altri organismi ammessi a stipularle, purché le stesse vengano effettuate a condizioni sociali ed economiche analoghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici.

L'esenzione opera, in particolare, in ragione del rapporto contrattuale instaurato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, che consente di stipulare, in via eccezionale ed in relazione all'emergenza epidemiologica, a Regioni ed aziende sanitarie convenzioni con strutture non accreditate. Pur non prevedendo un accreditamento provvisorio, la norma equipara in via temporanea, le strutture autorizzate a quelle accreditate.

La circostanza che un organismo sia autorizzato ad effettuare prestazioni mediche, e che le stesse vengano realizzate nel quadro delle convenzioni stipulate con organismi sanitari pubblici, vale a dimostrare che l'organismo in questione sia da ritenere "debitamente riconosciuto" ai sensi dell'art. 132, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE.

Occorre tuttavia tener conto del fatto che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legge n. 18 del 2020, «i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020» (come prorogato da ultimo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, fino al 31 luglio 2021).

Da ciò deriva che le prestazioni rese da strutture private non accreditate, non potranno godere dell'invocata esenzione IVA di cui al numero 19) dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, una volta cessato lo stato di emergenza previsto dalla legge.