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Esecuzione forzata, serve la delibera di Giunta per il 1° semestre 2024

L’art. 159 del Tuel dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui sopra occorre però che la Giunta quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate a tali finalità con delibera semestrale notificata al tesoriere

L’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni

-servizi connessi agli organi istituzionali;

-servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;

-servizi connessi all’ufficio tecnico comunale;

-servizi di anagrafe e di stato civile;

-servizio statistico;

-servizi connessi con la giustizia;

-servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;

-servizio della leva militare;

-servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;

-servizi di istruzione primaria e secondaria;

-servizi necroscopici e cimiteriali;

-servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;

-servizi di fognatura e di depurazione;

-servizi di nettezza urbana;

-servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

Sono comunque escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro per le quali un’apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio (Sentenza Corte di Cassazione n. 4496/1986)

Quindi occorre procedere tempestivamente all’approvazione della relativa delibera di Giunta, per quanto riguarda il primo semestre 2024.