Esecuzione forzata, serve la delibera di Giunta per il 1° semestre 2024
L’art. 159 del Tuel dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui sopra occorre però che la Giunta quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate a tali finalità con delibera semestrale notificata al tesoriere
L’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni
-servizi connessi agli organi istituzionali;
-servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
-servizi connessi all’ufficio tecnico comunale;
-servizi di anagrafe e di stato civile;
-servizio statistico;
-servizi connessi con la giustizia;
-servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
-servizio della leva militare;
-servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
-servizi di istruzione primaria e secondaria;
-servizi necroscopici e cimiteriali;
-servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
-servizi di fognatura e di depurazione;
-servizi di nettezza urbana;
-servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.
Sono comunque escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro per le quali un’apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio (Sentenza Corte di Cassazione n. 4496/1986)
Quindi occorre procedere tempestivamente all’approvazione della relativa delibera di Giunta, per quanto riguarda il primo semestre 2024.