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Esecuzione anticipata del contratto

Il Consiglio di Stato ha evidenziato con sentenza n. 8389/2023 che in caso di esecuzione anticipata del contratto possono essere applicate tutte le disposizioni del capitolato speciale appalto.

Nel caso in esame, l’appellante non ha sottoscritto il contratto per sua responsabilità e comunque ha avviato l’esecuzione anticipata del servizio non nei termini fissati, né ha posto in essere gli altri adempimenti richiesti (es. consegna in originale della fideiussione).

Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e il provvedimento di revoca impugnato si sono quindi manifestati una serie di inadempimenti che hanno avuto effetto anche sul perfezionamento del procedimento di gara relativo all’affidamento in concessione del servizio di mensa.

In ordine all’infondatezza delle censure proposte, più nel dettaglio, può evidenziarsi che in sede di esecuzione anticipata del contratto possono essere applicate tutte le disposizioni del capitolato relative all’esecuzione del servizio. Gli inadempimenti dell’appellante, d’altra parte, non sono stati solo relativi alla predetta esecuzione, ma anche riferiti ai presupposti di perfezionamento della procedura di gara, ed hanno indubbiamente inciso sull’affidabilità della stessa e spinto la stazione appaltante, nella comparazione degli interessi, a revocare l’aggiudicazione.