Esclusione IMU su parcheggio pertinenziale
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17883 del 01.06.2022 ha affrontato il tema delle pertinenzialità di parcheggi a raso e parcheggi seminterrati per l’imposizione ai fini IMU.
L’esclusione da autonomo assoggettamento IMU ricorre quando si verificano i presupposti di cui art. 817 codice civile: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.
Come noto, già in precedenza la giurisprudenza aveva sottolineato (come emerge da Brocardi)
-La destinazione deve essere caratterizzata dal requisito della durevolezza, intesa nel senso che, pur non essendo necessarie la perpetuità e la permanenza, il rapporto pertinenziale non può essere nè occasionale nè temporaneo.
- La pertinenza è caratterizzata dall'oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un'altra e dalla volontà, del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose. Molto dibattuta è la questione relativa alla destinazione a pertinenza, si discute cioè se essa possa essere attuata dal proprietario di entrambe le cose, o dal solo proprietario della cosa principale. I giudici ritengono che la destinazione a pertinenza possa essere impressa solo da chi è proprietario o titolare di un diritto reale su entrambe le cose (v. art. 819 del c.c.).
- La giurisprudenza e la dottrina hanno ricompreso nel novero di soggetti legittimati a dar vita ad un rapporto pertinenziale anche i titolari di servitù personali e il possessore.
- L’ art. 26 della Legge 47/1985 prevede che gli spazi deputati a parcheggio di cui all'art. 18 della Legge 765/1967 sono pertinenze delle abitazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818, 819 del codice civile.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato che per evitare autonomo assoggettamento IMU occorre verificare la rigorosa applicazione dell’art. 817 codice civile (la pertinenza di differenzia dalla cosa accessoria) proprio perchè trattasi di deroga al criterio ordinario impositivo. Le risultanze catastali, viceversa, hanno solo una rilevanza formale, non probatoria.
Di conseguenza, i magistrati di piazza Cavour hanno accolto il ricorso del contribuente, rinviando la causa alla Commissione tribunale regionale per il riesame del caso.