Esclusi da IVA i contributi a ristoro perdite trasporto scolastico
A seguito di diverse richieste di chiarimenti da parte dei Comuni e di istanze di assegnazione che specificavano l'importo comprensivo di IVA, la Risposta n. 95/2021 fornisce chiarimenti in merito al trattamento applicabile ai contributi disposti ai sensi dell'art. 229 del del D.L. 34/2020, attuato con Decreto interministeriale dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Istruzione n. 562 del 4/12/2020, per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria.
L'Agenzia delle entrate, sulla base dei chiarimenti forniti con la circolare n. 34/2013, sancisce inequivocabilmente l'esclusione da IVA delle erogazioni in commento.
Le somme vengono erogate dal Ministero nei confronti dei comuni interessati, in assenza di alcuna controprestazione da parte delle imprese di trasporto beneficiarie e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore, ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.
I predetti contributi, quindi, possono qualificarsi quali somme versate a fondo perduto, a titolo di ristoro, per le perdite di fatturato subite per l'interruzione del medesimo servizio a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
In particolare, le somme erogate alle imprese hanno una natura essenzialmente finanziaria nella misura in cui rappresentano un indennizzo per il mancato completamento (o interruzione) del servizio non dovuto ad alcun inadempimento contrattuale. Tale qualificazione trova conferma anche nell'ipotesi in cui, ai soli fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, si utilizza quale parametro di riferimento "la differenza, ove positiva, tra l'importo del corrispettivo per i servizi di ... previsto da ciascun contratto per l'anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all'impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica".
In sostanza, detto riferimento costituisce solamente una modalità per il calcolo del contributo da erogare.
Inoltre, sono le medesime disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 562 del 2020 a qualificare le stesse quali "contributi".
Pertanto, le somme erogate dal Ministero, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, devono configurarsi come delle mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".
Vale la pena specificare che l'esclusione da IVA riguarda sia il passaggio delle somme dal Ministero ai Comuni, che dai Comuni alle imprese di trasporto stesse, posto che, come evidenziato dalla Risposta, le somme hanno natura essenzialmente finanziaria andando a ristorare perdite per servizi non prestati all'ente locale a causa dell'emergenza epidemiologica.