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Errori nei compensi erogati: nella CU anche le "compensazioni" e restituzione al netto solo dal 2020

Nell'esaminare una particolare fattispecie di restituzione di pensioni erroneamente calcolate con il regime retributivo in luogo di quello misto, compensando, nel contempo, dei crediti di arretrati spettanti, l'Agenzia (Risposta n. 467/2022) affronta il tema della restituzione "al lordo" ed al "netto" da ultimo affrontata dal D.L. 34/2020 ma anche delle modalità di compilazione della certificazione unica.

Quanto al calcolo (lordo o netto), l'art. 10 c. 1 d-bis del TUIR consente di dedurre in dichiarazione l'importo restituito che ha concorso alla formazione del reddito negli anni precedenti in modo da risolvere il problema collegato alla restituzione delle imposte pagate su tali somme. L'articolo 150 del decreto Rilancio ha introdotto all'articolo 10 del Tuir il comma 2-bis il quale prevede che "le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili" risolvendo il problema sorto sul diverso orientamento giurisprudenziale in materia.

Con la circolare 14 luglio 2021, n. 8/E sono stati forniti i chiarimenti interpretativi in merito all'ambito applicativo di tale disposizione, precisando che la nuova disposizione non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020 «sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al "lordo" delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti».

Nel caso di specie, l'Istante ha trattenuto in compensazione le maggiori somme erogate, a partire dal mese di febbraio 2020, mediante rateizzazione, fino al mese di marzo 2022.

Al riguardo, l'Agenzia fa presente che la compensazione, seppur operata tra importi disomogenei, ovvero tra il debito al lordo delle ritenute e il credito al netto delle stesse, involge aspetti esclusivamente finanziari che nulla hanno a che fare con gli adempimenti certificativi che è tenuto ad assolvere il sostituto d'imposta in ragione di precise regole stabilite in ambito Irpef.

Pertanto, il sostituto d'imposta deve valorizzare i campi della certificazione unica relativi ai redditi assoggettati a tassazione ordinaria, nonché quelli relativi agli oneri deducibili, laddove dovranno essere indicate le somme restituite e dedotte.

Più precisamente, le somme restituite dal dipendente, essendo state dedotte dal reddito complessivo (come dichiarato dal sostituto d'imposta nell'istanza di interpello) dovranno essere riportate nei seguenti campi della CU:

- Punto 431 somma restituita dedotta;

- Punto 432 indicare il codice 10;

- Punto 433 somma restituita dedotta;

- Punto 438 somma restituita.

Infine, per quanto riguarda la possibilità da parte del sostituto di recuperare le somme al netto della ritenuta, considerato che tali somme sono state richieste sulla base di un piano di rateizzazione a partire dal mese di febbraio 2020, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 8/E del 2021, il rapporto risulta già definito alla data del 19 maggio 2020, pertanto le somme devono continuare ad essere restituite al lordo della ritenuta.