Errori contabili, cosa cambia per società partecipate ed enti
Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, restringendo significativamente il campo di applicazione della cosiddetta "procedura semplificata" introdotta nel 2022. Con il Dlgs 192/2025, la possibilità di attribuire immediata rilevanza fiscale alle correzioni contabili viene circoscritta, con l'effetto di riportare molti casi nell'alveo delle regole ordinarie basate sul principio di competenza.
La disciplina introdotta dal D.L. 73/2022 aveva rappresentato una svolta importante: in presenza di errori contabili corretti a bilancio, era generalmente possibile riconoscere effetti fiscali direttamente nell'esercizio di emersione dell'errore, evitando la riapertura delle dichiarazioni dei periodi precedenti.
Con la riforma del 2025, invece, il legislatore ha limitato tale possibilità ai casi che rispettano specifici requisiti temporali e sostanziali, individuando soprattutto le situazioni tipiche del cosiddetto "fast closing", cioè dei processi accelerati di chiusura dei bilanci che possono determinare errori fisiologici nella rilevazione dei componenti reddituali.
L'obiettivo appare duplice, contrastare utilizzi troppo estensivi della semplificazione, preservare il principio di competenza fiscale come regola generale.
Le maggiori criticità emergono quando l'errore riguarda annualità ormai non più emendabili (esempio un errore commesso nel 2020 che emerge soltanto nel bilancio 2026).
In tale situazione non è più possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore; risultano generalmente decorsi anche i termini per richiedere il rimborso delle imposte versate.
Di conseguenza, se la correzione genera nel 2026 un componente negativo (ad esempio un costo non rilevato nel 2020), il contribuente rischia di perdere definitivamente il beneficio fiscale della deduzione.
In termini pratici, l'errore produce quindi un danno economico permanente.
Ancor più complessa è la situazione opposta, relativa ai componenti positivi.
Se nel 2026 emerge un componente positivo di reddito riferito a un errore del 2020 (ad esempio un ricavo non contabilizzato o un costo rivelatosi inesistente), la nuova normativa non chiarisce espressamente se tale componente debba essere tassato.
Si confrontano oggi due possibili interpretazioni, una restrittiva e una estensiva. Secondo la prima, il componente sarebbe fiscalmente irrilevante perché riferibile a un esercizio ormai chiuso e non più accertabile, in base alla seconda il componente dovrebbe concorrere al reddito dell'esercizio in cui emerge contabilmente, anche se riferito a un'annualità molto remota. Questa seconda lettura, tuttavia, crea un'evidente asimmetria in quanto i componenti positivi verrebbero tassati e i componenti negativi analoghi non sarebbero più deducibili. Tale situazione solleva dubbi sotto il profilo della capacità contributiva e della ragionevolezza del sistema tributario.
Le ricadute per gli enti pubblici sono minime e comunque correlate alla soggettività fiscale.
Per Comuni, Province, Città metropolitane e altri enti territoriali il problema non riguarda tanto l'IRES quanto la corretta rappresentazione del risultato economico-patrimoniale, la riconciliazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, la corretta determinazione del patrimonio netto, i rapporti con la Corte dei conti durante le verifiche sui rendiconti. A tale proposito, va rilevato uno specifico principio contabile Accrual, ITAS 2.
In ogni caso, la contabilità armonizzata ex Dlgs 118/2011 prevede la correzione degli errori, distinguendo errori di esercizi precedenti, cambiamenti di stime, sopravvenienze attive e passive. Quando l'errore emerge molti anni dopo, possono verificarsi effetti rilevanti sullo stato patrimoniale e sul risultato economico dell'esercizio. Infatti, le correzioni si contabilizzano a patrimonio netto (risultati economici esercizi precedenti).
Per gli enti pubblici l'emersione di errori remoti pone inoltre problemi di attendibilità del rendiconto; corretta ricostruzione del patrimonio; verifica dei controlli interni; eventuali responsabilità amministrativo contabili. La Corte dei conti tende a richiedere che gli errori significativi siano adeguatamente illustrati nelle relazioni accompagnatorie, con evidenza delle misure adottate per evitarne il ripetersi.
Le maggiori criticità riguardano probabilmente le società in house e le altre partecipate pubbliche soggette a IRES, laddove la correzione di errori contabili può incidere sul bilancio civilistico, con il sorgere di differenze permanenti o temporanee ai fini fiscali. Posso anche alterarsi gli equilibri dei rapporti creditori e debitori con gli enti soci.
Ci riferiamo ai casi, molto frequenti nelle società pubbliche, di errata contabilizzazione di crediti verso Comuni, riconoscimento tardivo di passività, contenziosi definiti dopo molti anni, partite relative a tributi o tariffe degli esercizi precedenti.
Per gli enti locali la questione si inquadra nei rapporti reciproci crediti - debiti di cui art. 11 comma 6 lettera j) Dlgs 118/2011 e smi. La relazione sulle gestione al rendiconto illustra “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa' controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.