Errore digitazione indirizzo PEC e soccorso istruttorio - esclusione
Il TAR Puglia con sentenza n. 1321/2024 del 28 novembre si è pronunciata in materia di soccorso istruttorio ed ha valutato come non scusabile l’errore di digitazione dell’indirizzo PEC a cui doveva essere inoltrata la documentazione richiesta.
Nel caso esaminato, in particolare, la ricorrente rappresentava all’Amministrazione l’impossibilità di procedere all’invio integrale della documentazione funzionale alla presentazione della domanda relativa alla concessione di un compendio demaniale, specificando, di non essere riuscita a “definire il Quadro T presente nella piattaforma SID”, lamentando la presenza di un errore bloccante generato dal sistema informatico e non riuscendo, pertanto, a trasmettere un “modello” Ministeriale prescritto tra i documenti da inviare in sede di trasmissione della domanda. A seguito di ciò l’Amministrazione richiedeva l’inoltro della documentazione e di chiarimenti, a pena di improcedibilità, nel termine di 5 giorni dalla richiesta.
La ricorrente riferiva di essersi attivata al fine di ottemperare alla richiesta dell’Amministrazione, provvedendo all’invio della documentazione con PEC entro il predetto termine ma di aver spedito la stessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non corrispondente a quello dell’Amministrazione (“protocollo.”OMISSIS”@postacert.it” invece di “protocollo. ”OMISSIS”@postecert.it”), senza avvedersi dell’errore commesso.
A causa di ciò la documentazione non perveniva all’Amministrazione nel termine di 5 giorni assegnato, che si configura a parere del TAR quale soccorso istruttorio a carattere perentorio, e l’Amministrazione stessa, pertanto, dichiarava l’improcedibilità della domanda di concessione.
La ricorrente sosteneva in giudizio che l’errore fosse un mero “errore materiale” lamentando l’irragionevolezza e illogicità del provvedimento di improcedibilità.
Secondo il TAR la mancata ricezione da parte dell’Amministrazione della documentazione richiesta “si è verificata a causa di un errore commesso da parte della ricorrente in sede di digitazione dell’indirizzo di spedizione della PEC” ritenendo tale errore non “scusabile, ma è da imputarsi piuttosto alla negligenza della ricorrente medesima” ella, infatti, non si è sincerata all’atto dell’invio della PEC della corretta digitazione dell’indirizzo del destinatario e non ha nemmeno provveduto a verificare l’esito della spedizione “pur trattandosi di un controllo di semplice ed immediata esecuzione mediante l’esame delle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema di posta certificata” osservando che “se parte ricorrente avesse provveduto a tali verifiche, avrebbe potuto agevolmente procedere ad un nuovo invio nei termini indicati nell’Amministrazione (in scadenza al giorno successivo a quello dell’invio errato), da ciò discendendo, come si è premesso, l’imputabilità dell’errore a negligenza e la sua non scusabilità”.
Il TAR ha pertanto giudicato legittima la dichiarazione di improcedibilità della domanda di concessione della ricorrente e rigettato l’istanza di riesame dalla stessa formulata “stante il mancato tempestivo riscontro, per ragioni imputabili a colpa della ricorrente medesima, alla richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti formulata”.