Errata contabilizzazione di contributi a rendicontazione
La Corte Conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 85/2023 ha rilevato errori nella contabilizzazione dei contributi a rendicontazione.
Il Comune, in istruttoria ha specificato che i residui del titolo IV sono relativi, per la quasi totalità, a contributi a rendicontazione. Sul punto, rileva la Sezione, si rammenta che, in base a quanto previsto dal punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’Ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato.
Ciò significa che l’Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione. Il Comune di Vernasca, quindi, imputando tutte le relative entrate al primo esercizio, non ha rispettato il principio contabile. Tale principio contabile, del resto, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio.
Diversamente operando - vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante - l’Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa.
Vero è che, in tale evenienza, una iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo.