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Errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, la Corte Conti continua a rimarcare rilievi

La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 147/2023 è tornata nuovamente sull’errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, che non possono essere imputati sul primo anno e non possono generare FPV se non, se del caso, per l’acconto ricevuto.

La Sezione evidenzia che in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato.

Ciò significa che l’ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione. Il Comune, quindi, imputando tutte le relative entrate al primo esercizio, non ha rispettato il principio contabile.

Tale principio contabile, del resto, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio. Diversamente operando - vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante - l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa.